La sentenza della Sezione Lavoro, pubblicata il 5 giugno 2026, chiarisce l’interpretazione dell’articolo 12 dell’O.M. n. 112/2022. Il principio fissato dalla Corte è chiaro : la mancata indicazione di tutte le sedi non può essere considerata una rinuncia generalizzata.
Se in una fase successiva si libera una sede che l’aspirante aveva scelto, l’algoritmo deve tornare indietro e prenderlo nuovamente in considerazione. Non può procedere oltre assegnando quella disponibilità a un docente con punteggio inferiore solo perché il candidato precedente non aveva ottenuto incarico nel turno iniziale.



